Negli ultimi tempi si sente parlare abbastanza spesso del cosiddetto rappresentante fiscale. Ma di che cosa si tratta, che figura è, ed è obbligatorio o meno dotarsene?
La figura del rappresentante fiscale è divenuta di fondamentale importanza in un contesto storico ed economico come quello attuale nel quale i rapporti commerciali fra imprese risiedenti in diversi Stati è divenuto sempre più intenso. Si tratta di una figura di transizione e semplificazione alla quale sempre più imprese non italiane che operano sul nostro territorio decidono di ricorrere.
Quando diviene necessario o auspicabile nominare un rappresentante fiscale? Quando un soggetto estero che effettua operazioni rilevanti ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato per adempiere gli obblighi IVA può decidere di nominare un rappresentante fiscale o identificarsi nel nostro Paese.
In buona sostanza, quindi, il rappresentante fiscale non è altro che una persona (fisica o giuridica) che agisce come mandatario di rappresentanza per uno o più soggetti che non risiedono in Italia ma che devono pagare IVA in Italia, perché compiono nel nostro Paese attività di rilievo ai fini IVA.
Il rappresentante fiscale quindi deve aprire la partita IVA, usando il modulo AA7/11 o AA9/11 a seconda del tipo di azienda o persona che rappresenta.
Non è necessario andare alla ricerca di una persona disposta a fare da rappresentante fiscale: oggi come oggi ci sono delle aziende che offrono servizi di rappresentanza fiscale estera ovvero di rappresentanza nei Paesi dell’Unione Europea dove si devono rispettare precise obbligazioni fiscali. Questo può facilitare di molto il lavoro di un’azienda nel nostro Paese ed evita che si sia obbligati a procedere direttamente al pagamento delle tasse in Italia.
Cosa fa un rappresentante fiscale?
Il rappresentante fiscale è tenuto ad assolvere tutti gli adempimenti del soggetto-mandante ai fini IVA. Egli deve, quindi, emettere e registrare le fatture attive e quelle passive, pagare l’imposta periodicamente e presentare la dichiarazione per conto del soggetto estero.
Non solo: il rappresentante fiscale è obbligato in solido, di fronte alla legge, con il soggetto estero per tutti gli inadempimenti e per le sanzioni, salvo diritto di regresso.
Ma nominare il rappresentante fiscale è un obbligo?
No, come abbiamo detto, la nomina del rappresentante fiscale in genere non è un obbligo: è una comoda facilitazione che è possibile per il soggetto estero che compia operazioni imputabili IVA in Italia. Le alternative a sua disposizione, se non vuole nominare un rappresentante fiscale, sono quelle di costituire un’organizzazione stabile in Italia o identificarsi come soggetto passivo IVA.
Nell’identificarsi come soggetto passivo il soggetto estero diviene unico responsabile di fronte al fisco per eventuali inadempimenti.
Tuttavia vi sono casi nei quali bisogna per forza nominare il rappresentante fiscale. Nel caso di cessione di beni o di prestazioni di servizi a consumatori privati, o nelle cessioni di beni o prestazioni di servizi per soggetti non residenti, o nel caso di alcuni scambi intracomunitari, la nomina del rappresentante fiscale diviene un obbligo.
Come si nomina il rappresentante fiscale?
Ma come si nomina il rappresentante fiscale? Innanzitutto è bene sapere che la nomina deve avvenire prima di compiere l’operazione imputabile ai fini IVA.
Può avvenire per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Il rappresentante fiscale “leggero”
Si sente parlare anche di rappresentante fiscale “leggero”. Ma di che cosa si tratta? Il rappresentante fiscale leggero non è altro che un soggetto che usufruisce di una rappresentanza del soggetto estero limitata alla fatturazione o compilazione degli elenchi INTRASTAT, cioè quando il soggetto estero compia operazioni che non rilevano ai fini IVA o esenti IVA. La semplificazione cessa se però vengono effettuate operazioni che richiedono il pagamento dell’imposta.