Il contratto di affitto secondo la legislazione Italiana

La legge italiana regola il contratto d’affitto secondo una serie di norme e adempimenti contenuti nella Legge 27 luglio 1978 n. 392, che locatario e affittuario devono rispettare. Vediamo quindi quali sono le varie tipologie di affitto, e come devono sottostare alla legislazione italiana.

Affitti a canone libero

La tipologia di affitto più comune in Italia è quella a canone libero. Il contratto ha una durata minima di 4 anni, ma alla prima scadenza si rinnova obbligatoriamente per altri 4 anni, a meno che il locatore non ne dia disdetta per una serie di motivi, sempre regolati dalla legge: necessità di avere a disposizione l’abitazione a uso proprio, ricostruzione dell’edificio, necessità di vendere. Passati 8 anni, il contratto può essere rinnovato per altri 4+4 anni, oppure terminare senza obblighi delle parti.

La disdetta da parte dell’affittuario è obbligatoria, e dev’essere comunicata con 6 mesi d’anticipo. Il canone d’affitto è completamente libero, e la legge non fissa nè un importo minimo nè un importo massimo. Per quanto riguarda gli obblighi dell’affittuario, egli deve mantenere la casa in buono stato fino al termine del contratto pagando le spese di manutenzione ordinaria, versare la cauzione anticipata (spesso 2 o 3 mesi di mensilità) e usare la casa con diligenza, eseguendo le riparazioni quando necessario.

Affitti a canone concordato

Per quanto riguarda gli affitti a canone concordato, la situazione si fa leggermente diversa: qui infatti l’importo che l’inquilino deve versare al padrone di casa è fissato dalla legge, secondo una serie di calcoli e importi concordati dalle organizzazioni delle parti in causa. Spesso, il prezzo dell’affitto è più basso di quello del mercato, e la durata del contratto a canone concordato è di 3 anni, rinnovabile automaticamente di altri 2 anni a meno che l’inquilino non dia disdetta sei mesi prima. In caso contrario, si rinnova normalmente di tre anni in tre anni.

Affitti per studenti universitari

Caso particolare riguarda gli affitti per gli studenti universitari. La legge fissa la durata minima del contratto a 6 mesi, e durata massima di 3 anni, e può comunque essere rinnovato. Il canone d’affitto è fissato da una serie di accordi, mentre la disdetta dev’essere di almeno un mese. Sul blog di uniaffitti.it troverete una serie di importanti approfondimenti sul tema, per non perdervi nemmeno un aggiornamento in materia di contratto d’affitto a studenti universitari.

Affitti transitori

Un’altra tipologia di contratto di affitto regolato dalla legislazione italiana è quella che ha a che fare con gli affitti transitori. In questo caso, la durata minima scende a 1 mese, con durata massima pari a 18 mesi. Il canone è libero, ma questo contratto entra in essere soltanto quando l’inquilino ha particolari necessità (come ad esempio trasferimento per un lavoro di breve durata), o quando ce l’ha il padrone di casa (come ad esempio la casa in procinto di essere utilizzata dai figli). Fondamentale in questo caso è scrivere dettagliatamente nel contratto quali sono le esigenze che danno vita all’affitto transitorio.

Affitti turistici

L’ultima tipologia di affitto regolata dalla legislazione italiana riguarda gli affitti turistici. Questi sono in essere di norma per un breve periodo di tempo, persino un giorno in alcuni casi. Il canone di affitto è libero, e alla scadenza la disdetta è automatica. Il padrone di casa è libero di chiedere il pagamento anticipato, di contro l’inquilino può dare disdetta in qualsiasi momento.

Il contratto d’affitto

La legge italiana vuole che il contratto contenga una serie di elementi tipici: i nomi e le generalità di locatario e affittuario, la descrizione dell’immobile, l’importo del canone mensile e il metodo di pagamento, la durata della locazione e i dati catastali dell’immobile. Inoltre, con l’entrata in vigore della Legge 3 agosto 2013, n. 90 occorre inserire l’attestato di prestazione energetica (APE) con relativa documentazione. In caso di una sua assenza, sia il locatario che l’affittuario sono soggetti ad una sanzione in parti uguali. Per il resto, il contratto è in forma libera, ciò significa che non è obbligatoria una forma contrattuale specifica.