Ritenuta d’acconto obbligatoria anche per il Senato

ritenuta d'acconto

Dallo scorso anno anche i compensi del Senato sono soggetti alla ritenuta d’acconto. È quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate.

Le novità introdotte dall’Agenzia delle Entrate

Secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, che ne ha dettato anche le modalità, vanno trasmessi tutti gli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo di imposta 2015 dal Senato. La novità relativa alle modalità di trasmissione è stata indicata dalla stessa Agenzia con un provvedimento del 28 settembre 2016. Il Senato, in particolare, attraverso il web, e quindi la via telematica, dovrà trasmettere tutti i dati fiscali relativi ai versamenti, ai crediti e alle compensazioni effettuati sulle somme e valori assoggettati a ritenuta d’acconto. Inoltre, entro lo scorso 30 settembre ha dovuto trasmettere tutti le altre informazioni previste dalla normativa vigente facendo ricorso alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2016 Semplificato.

Ritenuta d’acconto, di cosa si tratta

Per approfondire meglio il mondo che ruota intorno alla ritenuta d’acconto si può consultare l’interessante articolo che al tema dedica il portale www.guidafisco.it, sito che aiuta a destreggiarsi tra le principali tematiche relative a fisco e contributi. In sintesi, la ritenuta d’acconto è una trattenuta, pari al 20 per cento, prevista dalle fatture emesse da professionisti, commercialisti, notai, consulenti. Va applicata in tutti i casi in cui la prestazione professionale viene svolta a favore di persone fisiche titolari di partita Iva o giuridiche. Nel momento in cui la fattura presenta questa trattenuta, il soggetto debitore è tenuto a versarla all’Erario. Come? Compilando l’apposito il modello F24 indicando con il codice tributo che fa proprio riferimento alla ritenuta d’acconto. Viene considerato una sorta di anticipo di tassazione per conto del professionista.

Le percentuali della trattenuta

Il professionista che emette fattura deve considerare una trattenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, con l’obbligo di rivalsa. Invece, la trattenuta sale al 30 per cento quando si tratta di soggetti non residenti in Italia per i quali è la ritenuta non è a titolo di acconto dell’imposta bensì a titolo definitivo. Nel momento in cui viene effettuato il pagamento per la prestazione svolta dal professionista va considerata anche la ritenuta d’acconto. Il professionista, in fase di dichiarazione dei redditi, dovrà poi dotarsi di una certificazione, emessa dal pagatore, che attesi la somma complessiva ricevuta, netto e ritenuta d’acconto già versata da quello che sarà il sostituto d’imposta. La certificazione, inoltre, dovrà tenere conto delle detrazioni di imposta e dei contributi previdenziali, oltre che di altri dati non obbligatori come nel caso dell’IVA.

La ritenuta d’acconto è obbligatoria per i prestatori di lavoro autonomo

Ogni volta che si paga un professionista per una prestazione di lavoro autonomo va considerata la ritenuta d’acconto. Esistono soggetti professionali per cui c’è l’obbligo di ritenuta d’acconto, e sono: persone fisiche che esercitano attività d’impresa o arte e professione, società di capitali residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati diversi dalle società, associazioni non riconosciute, società di persone e gli enti equiparati, imprese agricole, condomini, curatori fallimentari, società ed enti non residenti in Italia, Pubblica Amministrazione, trust, gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E).