Si può rateizzare un decreto ingiuntivo? Vediamo come fare

si può rateizzare un decreto ingiuntivo

Si può rateizzare un decreto ingiuntivo quando ormai, non vi è più possibilità di estraniarsi da tale procedimento? In verità sì, ma scopriamo come farlo dettagliatamente in questa guida.

Innanzitutto, prima di sottoscrivere un decreto ingiuntivo vi è un “procedimento di ingiunzione”. Esso, è un procedimento civile la cui finalità è quella di esser attuato per poter riscuotere un credito non ancora incassato da una parte.

Nel momento in cui non si arrivi ad un accordo anticipatamente, allora verrà attuato il cosiddetto decreto ingiuntivo nonché un atto esecutivo.

Quando il decreto ingiuntivo è rateizzabile

Il decreto ingiuntivo è rateizzabile solo nel momento in cui il debitore riesca a mettersi d’accordo con il creditore. Non esiste alcun regolamento di Legge che vieta la rateizzazione, ma in questo caso come è stato già preannunciato, bisognerà ottenere il consenso dalle parti.

Purtroppo, i soggetti più deboli economicamente, nel momento in cui non provvedono al pagamento delle rate spettanti, possono rischiare il pignoramento dei beni. Ciò si verifica come nel caso del giudice che decide di applicare l’atto esecutivo.

Il decreto ingiuntivo dev’essere saldato entro e non oltre 40 giorni da quando il giudice lo ha sancito. Non tutti i debitori però, possono permettersi di pagare la cifra per intero, motivo per cui la loro possibilità è quella di opporsi.

L’opposizione in un decreto ingiuntivo si concretizza quando il debitore cerca di accordarsi con il creditore, spiegandogli riguardo l’impossibilità di poter saldare tutto il debito in una sola rata. Dunque, egli può proporre di ammortizzare la pesantezza rateizzando la cifra in più tranche.

Ricordiamo che si tratta solo di una potenziale occasione di rateizzazione e non di un diritto irrinunciabile del debitore. Infatti, la Legge prevede che sia a discrezione del creditore, che potrebbe stabilire di non acconsentire alla rateizzazione.

Come effettuare la rateizzazione del decreto

Il debitore potrà avvalersi di un piano di rientro da concordare con l’avvocato del suo avversario (dovrà contattarlo anticipatamente). La trattativa potrebbe avere esito positivo ed in qualcosa di stipulerebbe il cosiddetto atto di transazione.

L’atto di transazione prevede che il soggetto che risulta inadempiente è obbligato a destinare le somme di denaro alla scadenza concordata anticipatamente.

Se le difficoltà economiche fossero veritiere, allora suggeriamo di destinare delle somme di denaro una tantum, affinché il creditore comprenda la volontà da parte del debitore di ricevere il suo capitale spettante.

In caso contrario il creditore avrebbe tutto il diritto di poter procedere con l’atto esecutivo, pignorando ogni bene mobile e immobile di proprietà del debitore.

Che cos’è il saldo e lo stralcio del debito

Ipotizzando che creditore e debitore si accordino per poter da un lato, il primo soggetto riscuotere la sua parte e dall’altro lato, il secondo soggetto estinguere i suoi debiti, quest’ultimo potrebbe stabilire se utilizzare la formula saldo e stralcio.

Il saldo e straccio si verifica nel momento in cui viene pagata una parte di somma di denaro rispetto alla cifra totale, e il creditore per evitare i lunghi tempi burocratici e rogne fiscali, accetta tale proposta.

In ogni caso è sempre possibile (laddove ribadiamo, le parti siano entrambe d’accordo), risolvere la situazione in maniera pacifica. Un esempio è l’accettazione della rateizzazione a scadenze ben terminate, che gioverebbe a vantaggio di ambo le parti.

Come si comporta il giudice con i “nullatenenti”

Certi debitori tentano l’escamotage quello più meschino, ovvero di non pagare, non proporre la rateizzazione e di sostenere di essere nullatenente. Il creditore previo consulto con il giudice potrà accedere all’Anagrafe Tributaria per determinare la veridicità dei fatti.

Ammesso che il debitore non abbia realmente nulla intestato a suo nome (case, ville, automobili e così via), sarà sempre soggetto ad un futuro pignoramento, anche sul reddito delle persone e dunque su un suo stipendio o qualsiasi altra fonte di reddito egli abbia.