L’articolo 501 cpc stabilisce quanto segue:
“L’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l’assegnazione o la vendita immediata”.
In tale termine dilatorio per l’emissione del pagamento, il creditore è in obbligo di indicare una udienza rispettando i termini previsti dall’articolo 501 c.p.c. Tale Legge serve a tutelare il debitore e consentire ad egli, di intervenire a sanare il suo debito.
Entrando nei dettagli, questo termine dilatorio deve verificarsi tra la data di notifica fissata allo scopo di far comparire le parti e quella di notifica dove il debitore è stato avvertito del pignoramento.
Per “terzi”, si intendono quei soggetti al di fuori del debitore, che detengono i suoi beni da pignorare. Potrebbero essere dei titoli di stato, quote sociali, depositi bancari o conti postali.
Il riferimento al termine potrebbe essere soggetto ad una sospensione nel momento in cui si è nel periodo delle ferie estive o delle festività natalizie. Questo perché durante tale periodo, tutti i termini processuali vengono interrotti (sia quelli dilatori che acceleratori).
Quindi, il termine riprenderà il suo decorso una volta che sarà terminato il periodo delle ferie. In caso di inosservanza del termine previsto dall’articolo 501 cpc, il pignoramento non sarà annullato, bensì, sarà solo comprovata l’invalidità dell’istanza e dei prossimi atti a ritenersi nulla.
Sulla vicenda è intervenuta anche la Corte di Cassazione, che ha ribadito l’importanza di rispettare il termine dilatorio, la cui inosservanza non sarà sanabile da alcun individuo, a meno che il debitore non dia prova di non aver ottenuto la comunicazione del decreto che annunciava la data dell’udienza.
L’unica eccezione prevista dalla norma, riguarda i beni deteriorabili, la cui vendita può avere effetto immediato anche senza tener conto dei dieci giorni a partire da quando è stato annunciato il pignoramento.
Qual è l’iter corretto del pignoramento presso terzi
Per pignorare i beni detenuti da terzi del debitore, vi è un iter ben specifico. Innanzitutto, l’atto va mandato sia al debitore che ai terzi in possesso delle cose pignorabili.
L’atto a sua volta, per essere ritenuto valido, deve avere al suo interno degli elementi indispensabili, senza i quali il pignoramento potrebbe essere inesistente.
Ecco quali sono gli elementi che dovrà contenere:
- La tipologia di credito specifico, sia del precetto che del titolo esecutivo.
- Indicazione delle cose o delle somme (anche genericamente), dovute.
- L’intimazione provocata al terzo, di non disporre delle somme o delle cose, senza che il Giudice abbia concesso l’autorizzazione.
- Elezione del domicilio o dichiarazione di residenza, inerente alla sede del Tribunale di competenza.
- Citazione del debitore e del terzo, con l’obbligo di comparizione dinanzi al Giudice. Dovrà essere indicata la data e il luogo in cui avverrà l’udienza.
Il pignoramento nei confronti di terzi, viene classificato come una fattispecie complessa. Ciò significa, che il suo perfezionamento non è valido con una esclusiva notificazione dell’atto.
Infatti, è indispensabile che il terzo dichiari l’ammontare del credito di proprietà del debitore oppure, che vi sia l’accertamento giudiziale di questo credito.