Gli effetti probatori dei certificati
Ricordiamo che i comuni di residenza o di nascita possono emettere i certificati di morte o i suoi estratti oltre che certificazioni per stato di famiglia dove si possono ricavare rapporti di parentela, oltre che dati anagrafici e/o relativi ai decessi.
In particolare l’ordinamento italiano non prevede tra le sue norme, la possibilità di emettere un certificato successorio con funzioni di attestazione per quanto riguarda la apertura di una successione (data) e/o gli eredi e/o i soggetti coinvolti che ricevono disposizioni testamentarie oppure l’entità o la composizione del patrimonio in successione.
Cosa sono i CSE nell’ambito del Regolamento UE 650/2012 ed in cosa consistono esattamente
Quando entrò in vigore il Regolamento UE 650/2012, esattamente in data 17 agosto 2015, ha fatto il suo primo ingresso nel nostro ordinamento anche il Certificato Successorio Europeo (CSE), trattando la materia della successione in caso di morte.
Di fatto il Cse è utilizzabile per:
- dagli eredi dei legatari i quali, in un’altra nazione UE, hanno il bisogno di far conoscere e valere il proprio diritto di una successione a causa di morte,
- dagli amministratori dell’eredità oppure dagli esecutori testamentari, che in altre nazioni UE, abbiano necessità di far valere i propri diritti.
In Italia, l’articolo 32 della legge 161 del 30 ottobre 2014, dispone che (in esecuzione del sovra citati Regolamento) il Cse venga rilasciato da un notaio su richiesta delle persone legittimate.
È bene rammentare che questa tipologia di certificato nasce per essere utilizzato quando vi è necessità di dimostrare, in un Paese UE diverso da quello la cui norma disciplina la vicenda successoria, la successione ereditaria.
Per fare un esempio banale: si pensi al Sig. Pinco Pallino, cittadino tedesco, residente in Italia ma titolare di un libretto di deposito in Spagna. In tal caso (salvo diverse indicazioni nel testamento), la sua eredità è disciplinata dalla legge italiana pertanto, ove occorra dimostrare in Germania a chi spetti l’eredità del libretto di deposito ad egli appartenuto, tale attestazione essere data dal Cse, rilasciato da un notaio italiano su istanza del soggetto quale avente causa della proprietà del defunto.
Una degli aspetti più spinosi riguardanti la normativa del Cse è quello di poterlo utilizzare anche per finalità “interne” (ossia i casi che no abbiano profili di internazionalità). Diversamente da quanto accade in altri sistemi giuridici, infatti, nel nostro ordinamento, manca uno strumento (diverso da una sentenza a seguito di un contenzioso) per accertare la situazione giuridica che si manifesta i seguito ad una successione ereditaria.
Sarebbe dunque utile la possibilità di utilizzare il Cse anche in ambito prettamente nazionale.
Il certificato di eredità in alcune regioni italiane
Fanno eccezione alla mancanza di certificazioni, le regioni italiane Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto-Adige e le province di Gorizia e Trieste. In queste zone infatti esiste un sistema detto del libro fondiario (o anche sistema tavolare) il quale permette l’emissione del certificato. A seconda della fattispecie: successione legittima o testamentaria vi sarà un esame del giudice, che potrebbe anche disporre l’assunzione di prove con svariati mezzi e convocare le parti.
Il valore della dichiarazione di successione
Non ha valore certificativo la dichiarazione di successione. Essa risulta un mero adempimento fiscale degli eredi e di eventuali legatari per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate del subentro nella proprietà sui beni del defunto, è obbligatorio per la determinazione delle imposte da versare.
A seguito della presentazione di tale dichiarazione, essa può anche essere utilizzata per la trascrizione dell’acquisizione sui registri immobiliari.