La direttiva 2017/853 del Parlamento Europeo, relativa al controllo ed acquisizione di armi coordina anche la cessione tra privati
La legge UE 2017/853 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/05/2017, ha modificato la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell’acquisizione e detenzione di armi. Tale norma, oltre a regolare la detenzione ne stabilisce anche i termini di locazione, il comodato, la cessione di armi tra privati, la vendita, il porto abusivo e la custodia.
In questo articolo ci occuperemo di capire bene cosa dice la legge riguardo la cessione fra soggetti privati per evitare spiacevoli inconvenienti.
Molti appassionati di fucili e pistole sono abituati ad acquistare questo genere di articolo nelle armerie e non si trovano a proprio agio a trattare con privati perché non conoscono bene i termini di legge ed hanno paura di andare incontro a problemi. In realtà le cose non sono per nulla difficili.
È necessario compilare una dichiarazione in carta libera nella quale è obbligatorio indicare:
– le generalità di ambo le parti (acquirente e venditore);
– le caratteristiche dell’arma in questione (modello, marco, calibro, numero di matricola e numero del catalogo nazionale se presente);
– le caratteristiche del titolo per l’acquisto (numero del libretto e tipo di porto d’armi, data ed ente di rilascio, eventuali rinnovi);
– la data e la firma di entrambi
La dichiarazione deve essere redatta in duplice copia, una al nuovo proprietario dell’arma ed una al precedente possessore.
La cessione di armi tra privati, salvo ulteriori adempimenti per quelle da collezione, deve essere denunciata entro 72 ore dall’atto di compra-vendita, si da parte dell’acquirente che del possessore. La denuncia non è necessaria se l’arma viene riconsegnata entro le prime 72 ore.