La normativa europea del “de minimis”

de minimis

Cos’è il regime de minimis?

In sintesi, per regime de minimis si fa riferimento alla regola comunitaria secondo cui i Paesi membri dell’Unione Europea possono erogare a un’impresa aiuti minori entro un determinato importo e in un dato arco temporale. Il tetto massimo entro cui il contributo è erogabile per ciascuna impresa è pari a 200.000,00 euro, salvo che il beneficiario sia un’azienda che effettui trasporti su strada per conto di terzi; in quest’ultimo caso, il contributo ammissibile è di massimo 100.000,00 euro. L’arco temporale di riferimento è quello dei tre anni.

Secondo la normativa comunitaria si considera impresa qualsiasi soggetto che svolge un’attività economica a prescindere dallo status giuridico e dalla tipologia di finanziamento. Per stabilire se un’impresa possa ricevere o meno un incentivo in regime de minimis, occorre cumulare tutti i contributi da questa ricevuti (per sostenere progetti di ricerca, favorire determinati investimenti ecc..) nel suddetto regime nei tre esercizi finanziari. Precisamente il periodo di tempo da considerare è quello dell’anno in cui viene concesso il contributo e dei due anni precedenti. Se il contributo concesso in de minimis è superiore al limite massimo consentito, l’agevolazione non potrà essere erogata nemmeno per la parte residua.

Per fornire una nozione più precisa di contributo de minimis, è necessaria una breve introduzione del concetto di aiuto di Stato in generale, la cui disciplina è contenuta negli artt. 87 e 88 del Trattato sul funzionamento dell’UE. Gli aiuti di Stato costituiscono gli strumenti mediante i quali i Paesi erogano incentivi alle imprese nel rispetto dell’art. 87; quest’ultimo statuisce che: “…sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.

Quando usare il regime de minimis

Ma quand’è che le aziende “incontrano” il de minimis? Il caso più diffuso è quello della richiesta di finanziamenti per l’innovazione o la formazione. In questo caso, l’azienda che intende partecipare ad un bando ad esempio per l’acquisto di macchinari, dovrà leggere se l’avviso prevede l’importo sia erogato sotto il regime de minimis. Nel caso della formazione finanziata per le aziende e i professionisti, il regime de minimis è tra gli strumenti più utilizzati, anche per via della sua semplificazione burocratica. L’impresa che intende richiedere il contributo de minimis, dovrà indicare nell’apposito modulo di domanda se ha già ricevuto altri aiuti rientranti nel medesimo regime. Spetterà poi al soggetto erogante verificare, al momento del vaglio dell’istanza, se l’impresa non ha superato il tetto massimo dei contributi erogabili.

Costituiscono un’eccezione ai suddetti aiuti quelli di lieve entità e denominati de minimis dall’Unione Euopea. La ratio sottesa a quest’ultima tipologia di contributi è quella di riconoscere agli Stati membri dell’UE la possibilità di erogare incentivi a determinate aree merceologiche o categorie d’imprese. A differenza, però, degli altri aiuti di Stato, il Paese membro che intende accordare questi incentivi non è tenuto a comunicare preventivamente la sua decisione alla Commissione Europea. Il motivo di tale semplificazione procedurale è da ricercarsi essenzialmente nella circostanza che si tratta di contributi di scarsa rilevanza economica ininfluenti per natura sugli scambi e sulla concorrenza in generale.
Costituiscono contributi ammissibili quelli:

– a favore di singoli consumatori;
– diretti a risanare i danneggiamenti causati da catastrofi naturali o altri fenomeni eccezionali;
– diretto a supportare economicamente le regioni meno sviluppate;
-che promuovono l’esecuzione di un progetto con ricadute su tutti gli Stati membri;
– diretto a favorire la crescita di determinate attività;
– che sostengono i progetti culturali.

I contributi de minimis sono disciplinati dal Regolamento UE 1407/2013 che, però, trova applicazione unicamente nei confronti degli “aiuti trasparenti”, nei quali si conosce prima la sovvenzione lorda, senza la necessità di dover eseguire un esame del rischio specifico.