A regolamentare l’uso delle scale alla marinara c’è una normativa europea con delle caratteristiche tecniche ben specifiche. Esse, vengono definite così poiché sono a pioli fisse, affinché gli addetti ai lavori possano utilizzarle in sicurezza: accedendo facilmente a pozzi, tetti, miniere, macchinari, silos e così via.
La normativa che definisce i criteri ed i requisiti che devono avere le scale alla marinara, sono contenuti nella ISO 14122-4 dell’anno 2016. La documentazione non si può applicare a quei mezzi che consentono l’accesso motorizzato, come ad esempio le scale mobili.
Ecco altresì, le caratteristiche tecniche che devono possedere tali scale verticali e fisse:
- Dev’essere presente un sistema di sicurezza per le eventuali cadute dall’altezza uguale o superiore a 3000 mm.
- L’altezza minima della parte inferiore della gabbia dev’essere tra 2200 e massimo 3000 mm.
- L’ultimo metro e 10 centimetri, non deve avere i pioli, poiché ciò garantirebbe l’uscita dell’addetto al lavoro.
- Se il luogo di lavoro fosse più alto di 10 metri, allora sarà obbligatorio installare una piattaforma di riposo con il così noto “sdoppiamento”.
- La larghezza che dev’esserci tra i due montanti verticali deve registrare una misura che comprenda i 400 e i 600 mm.
- I pioli devono rispettare la superfice piana inferiore o uguale a 20 mm.
- La distanza obbligatoria tra i 2 pioli dev’essere 22,5 – 30 centimetri.
- Distanza d’uopo tra il piolo e la gabbia che dev’essere tra i 65 e i 60 centimetri.
- Obbligo di distanza anche tra il muro ed il piolo dev’essere 15 – 20 centimetri.
Per poter stare a norma di legge, suggeriamo agli operatori addetti all’uso delle scale alla marinara, di consultare il regolamento della Regione in cui opera, in quanto le caratteristiche tecniche e i requisiti potrebbero esser leggermente modificati.
La corte di cassazione è molto severa sul rispetto delle norme sui luoghi di lavoro, soprattutto per gli addetti che devono essere tutelati sulle potenziali cadute da altezze non indifferenti.
Tuttavia, oltre alle caratteristiche tecniche presentate antecedentemente, su altezze superiori a quelle stabilite dalla legge, in alcuni casi potrebbe sorgere l’obbligo di installare ponteggi, impalcature adatte al luogo di lavoro e altre possibili precauzioni per proteggere il lavoratore da eventuali infortuni.
Chi deve informarsi sulla normativa vigente relativa all’uso delle scale alla marinara
L’obbligo di consultare la normativa vigente riguardo all’utilizzo delle scale alla marinara (con conseguenti caratteristiche tecniche e altri requisiti richiesti), viene richiesta da tutti coloro che potessero esser coinvolti in tali lavori, dunque:
- Datori di lavoro;
- Professionisti della categoria “Coordinatore sicurezza in fase esecutiva”, ovvero CSE;
- Professionisti della categoria “Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri”, ovvero CSP;
- Funzionari di vigilanza.
Tutti coloro che sono coinvolti in progetti simili o laddove è necessario lavorare ad oltre due metri di altezza, bisognerà controllare minuziosamente ciò che dice la legge.
Ciò di cui abbiamo parlato in questa guida, è tutto quello che stabilisce e definisce la normativa europea per le scale alla marinara. Insieme alle caratteristiche tecniche e gli eventuali obblighi da dover rispettare.