Regolamento UE 1169/2011: Etichettatura alimentare

regolamento UE 1169/2011

A Novembre del 2011, l’Unione Europea (UE), ha emanato un regolamento nuovo riguardo le informazioni riportate nelle etichette dei prodotti alimentari, entrato in vigore esattamente il 14 dicembre 2014. Il regolamento UE 1169/2011 sostituisce, in parte, il decreto legislativo 109/1992, di cui sono rimaste in vigore solo alcune disposizioni.

Ai sensi del suddetto reg ue n 1169, sulla base del quale è disciplinata l’etichettatura alimentare, segnaliamo che:

  • Al fine di migliorare la reperibilità delle informazioni riportate nelle etichette, la dimensione minima dei caratteri è di 2 mm (ad esclusione delle confezioni <80 cmq – minimo 0.9 mm);
  • L’etichetta nutrizionale diviene obbligatoria per ciò che riguarda la dichiarazione del contenuto di grassi, carboidrati, grassi saturi e calorie. Facendo specifico riferimento ad sale ed agli zuccheri espressi in quantità;
  • I coadiuvati o gli ingredienti che possono causare allergie devono obbligatoriamente figurare nel elenco delle materie prime con preciso riferimento alla denominazione del allergene.
  • La lista dei nano materiali impiegati va riportata tra gli ingredienti
  • Anche i prodotti alimentari non preimballati devono essere provvisti di un’etichetta riportante l’elenco allergeni in essi contenuti;
  • L’indicazione di origine per le carni fresche di volatili, suine, ovine o caprine diviene obbligatoria;
  • In caso di vendita a distanza oppure online di un prodotto alimentare, le informazioni principali indicate in etichetta devono essere comunicate all’acquirente prima del acquisto;
  • Sia gli oli che il tipo di grasso utilizzato deve essere riportato con esattezza in etichetta. Non è più valida la dicitura generica “oli e/o grassi vegetali”;
  • Si individua il soggetto responsabile della presenza e della correttezza delle informazioni negli alimenti, ovvero l’operatore con la cui ragione sociale o nome, è commercializzato il prodotto