Ritardo o cancellazione del treno, cosa dice l’Unione Europea?

ritardo e rimborso treno UE

Il miglior modo che far valere i propri diritti è conoscerli. Nello specifico, la norma che regolamenta il ritardo dei treni nell’UE è il regolamento (CE) n. 1371/2007 che disciplina tutti i casi di disservizio nel trasporto ferroviario.

I diritti del passeggero in caso di ritardo del treno, solitamente, si applicano a tutti i servizi e tratte all’interno dell’UE. Per quanto riguarda i viaggi interni o le tratte internazionali che iniziano e/o terminano al di fuori dei confini dell’UE  sono i Paesi Europei se applicare tali diritti.

Cancellazione o ritardo del treno

Se la tratta del treno in questione è stata cancellata oppure è in ritardo, il viaggiatore ha diritto, innanzitutto, ad essere costantemente aggiornato mentre è in attesa.

Se gli addetti comunicano che il ritardo sulla propria destinazione finale è di almeno 1 ora, si ha diritto a:

  • avviare immediatamente le pratiche per l’annullamento ed il rimborso del costo del biglietto (parziale o integrale, a seconda dei casi). Se il ritardo vanifica totalmente l’obiettivo del proprio viaggio si ha anche diritto al rimborso del viaggio di ritorno presso il punto iniziale di partenza
  • ad essere condotto presso la propria destinazione finale, sia con mezzi di trasporto alternativi che con il prossimo treno utile per quella tratta
  • Cibo e bevande (proporzionati ai tempi di attesa)
  • alloggio (se è necessario il pernottamento)

Il passeggero che sceglie di continuare il viaggio, nonostante il ritardo potrebbe avere il diritto di chiedere una compensazione sul prezzo del biglietto:

  • 25% se il ritardo del treno è incluso in un lasso di tempo tra 1 ora e 2 ore
  • 50% nel caso in cui il ritardo superare le 2 ore

Non si ha diritto a rimborsi nel caso in cui il viaggiatore era stato informato del ritardo antecedentemente l’acquisto del biglietto.

Chiunque ritenga che i propri diritti non siano stati rispettati può inviare una reclamo alle Ferrovie dello Stato che sarà tenuta a rispondere entro un mese.

Il vettore è sollevato dalle responsabilità nel caso in cui l’annullamento oppure il ritardo siano imputabili a circostanze inevitabili ed eccezionali.