Ritardo o cancellazione del treno, cosa dice l’Unione Europea?

ritardo e rimborso treno UE

Il miglior modo che far valere i propri diritti è conoscerli. Nello specifico, la norma che regolamenta il ritardo dei treni nell’UE è il regolamento (CE) n. 1371/2007 che disciplina tutti i casi di disservizio nel trasporto ferroviario.

I diritti del passeggero in caso di ritardo del treno, solitamente, si applicano a tutti i servizi e tratte all’interno dell’UE. Per quanto riguarda i viaggi interni o le tratte internazionali che iniziano e/o terminano al di fuori dei confini dell’UE  sono i Paesi Europei se applicare tali diritti.

Informazioni necessarie per i viaggiatori

Secondo l’Unione Europea le compagnie di trasporto ferroviario hanno degli obblighi specifici verso i viaggiatori che usufruiscono dei loro servizi; vediamo quali sono:

  1. Dare tutte le informazioni generali sulle condizioni di natura generale riguardanti il viaggio.
  2. Informare circa le coincidenze con altri treni qualora il tuo fosse un biglietto cumulativo.
  3. Concedere una panoramica esaustiva circa gli orari ma anche le tariffe (soprattutto quelle basse).
  4. Pianificazione di interruzione di servizio e/o ritardi in tempo reale.
  5. Per le persone disabili o con mobilità ridotta dare info precise circa gli accessi e le infrastrutture presenti/disponibili a bordo.
  6. Tutti i servizi presenti a bordo (anche servizi igienici e wifi).
  7. Spazi disponibili e le regole per viaggiare con le biciclette.
  8. Quali sono le eventuali procedure per recuperare un bagaglio smarrito.
  9. La metodologia di presentazione di un reclamo.
  10. Quali sono i diritti del viaggiatore secondo la normativa UE e come comportarsi in caso di ritardo o soppressione di un treno.

Cancellazione o ritardo del treno

Se la tratta del treno in questione è stata cancellata oppure è in ritardo, il viaggiatore ha diritto, innanzitutto, ad essere costantemente aggiornato mentre è in attesa.

Se gli addetti comunicano che il ritardo sulla propria destinazione finale è di almeno 1 ora, si ha diritto a:

  • avviare immediatamente le pratiche per l’annullamento ed il rimborso del costo del biglietto (parziale o integrale, a seconda dei casi). Se il ritardo vanifica totalmente l’obiettivo del proprio viaggio si ha anche diritto al rimborso del viaggio di ritorno presso il punto iniziale di partenza
  • ad essere condotto presso la propria destinazione finale, sia con mezzi di trasporto alternativi che con il prossimo treno utile per quella tratta
  • Cibo e bevande (proporzionati ai tempi di attesa)
  • alloggio (se è necessario il pernottamento)

Il passeggero che sceglie di continuare il viaggio, nonostante il ritardo potrebbe avere il diritto di chiedere una compensazione sul prezzo del biglietto:

  • 25% se il ritardo del treno è incluso in un lasso di tempo tra 1 ora e 2 ore
  • 50% nel caso in cui il ritardo superare le 2 ore

Non si ha diritto a rimborsi nel caso in cui il viaggiatore era stato informato del ritardo antecedentemente l’acquisto del biglietto.

Chiunque ritenga che i propri diritti non siano stati rispettati può inviare una reclamo alle Ferrovie dello Stato che sarà tenuta a rispondere entro un mese.

Il vettore è sollevato dalle responsabilità nel caso in cui l’annullamento oppure il ritardo siano imputabili a circostanze inevitabili ed eccezionali, ma il rimborso economico è sempre dovuto.