Il miglior modo che far valere i propri diritti è conoscerli. Nello specifico, la norma che regolamenta il ritardo dei treni nell’UE è il regolamento (CE) n. 1371/2007 che disciplina tutti i casi di disservizio nel trasporto ferroviario.
I diritti del passeggero in caso di ritardo del treno, solitamente, si applicano a tutti i servizi e tratte all’interno dell’UE. Per quanto riguarda i viaggi interni o le tratte internazionali che iniziano e/o terminano al di fuori dei confini dell’UE sono i Paesi Europei se applicare tali diritti.
Informazioni necessarie per i viaggiatori
Secondo l’Unione Europea le compagnie di trasporto ferroviario hanno degli obblighi specifici verso i viaggiatori che usufruiscono dei loro servizi; vediamo quali sono:
- Dare tutte le informazioni generali sulle condizioni di natura generale riguardanti il viaggio.
- Informare circa le coincidenze con altri treni qualora il tuo fosse un biglietto cumulativo.
- Concedere una panoramica esaustiva circa gli orari ma anche le tariffe (soprattutto quelle basse).
- Pianificazione di interruzione di servizio e/o ritardi in tempo reale.
- Per le persone disabili o con mobilità ridotta dare info precise circa gli accessi e le infrastrutture presenti/disponibili a bordo.
- Tutti i servizi presenti a bordo (anche servizi igienici e wifi).
- Spazi disponibili e le regole per viaggiare con le biciclette.
- Quali sono le eventuali procedure per recuperare un bagaglio smarrito.
- La metodologia di presentazione di un reclamo.
- Quali sono i diritti del viaggiatore secondo la normativa UE e come comportarsi in caso di ritardo o soppressione di un treno.
Cancellazione o ritardo del treno
Se la tratta del treno in questione è stata cancellata oppure è in ritardo, il viaggiatore ha diritto, innanzitutto, ad essere costantemente aggiornato mentre è in attesa.
Se gli addetti comunicano che il ritardo sulla propria destinazione finale è di almeno 1 ora, si ha diritto a:
- avviare immediatamente le pratiche per l’annullamento ed il rimborso del costo del biglietto (parziale o integrale, a seconda dei casi). Se il ritardo vanifica totalmente l’obiettivo del proprio viaggio si ha anche diritto al rimborso del viaggio di ritorno presso il punto iniziale di partenza
- ad essere condotto presso la propria destinazione finale, sia con mezzi di trasporto alternativi che con il prossimo treno utile per quella tratta
- Cibo e bevande (proporzionati ai tempi di attesa)
- alloggio (se è necessario il pernottamento)
Il passeggero che sceglie di continuare il viaggio, nonostante il ritardo potrebbe avere il diritto di chiedere una compensazione sul prezzo del biglietto:
- 25% se il ritardo del treno è incluso in un lasso di tempo tra 1 ora e 2 ore
- 50% nel caso in cui il ritardo superare le 2 ore
Non si ha diritto a rimborsi nel caso in cui il viaggiatore era stato informato del ritardo antecedentemente l’acquisto del biglietto.
Chiunque ritenga che i propri diritti non siano stati rispettati può inviare una reclamo alle Ferrovie dello Stato che sarà tenuta a rispondere entro un mese.
Il vettore è sollevato dalle responsabilità nel caso in cui l’annullamento oppure il ritardo siano imputabili a circostanze inevitabili ed eccezionali, ma il rimborso economico è sempre dovuto.