Si parla di adeguamento Istat dell’assegno di mantenimento, nel momento in cui si vuole regolarizzare l’importo concordato in precedenza per il coniuge e/o i figli, affinché la rivalutazione avvenga in base all’inflazione.
Nella fase di divorzio o separazione, l’assegno di mantenimento è uno dei temi più discussi, anche per via della complessità che gli ex coniugi riscontrano durante gli iter burocratici. Chiarito cos’è l’adeguamento Istat, resta un solo dubbio: quando è necessario ricorrere a quest’ultimo?
L’adeguamento Istat è obbligatorio: quando farlo
La Legge impone che la rivalutazione Istat venga fatta ogni anno. Con esattezza, l’adeguamento deve coincidere con il mese che viene indicato anticipatamente, a monte del provvedimento di separazione. Da lì in poi, il rinnovo deve avvenire ogni 12 mesi.
Qualora l’obbligato non ottemperi alla rivalutazione Istat, è possibile ricevere le somme di denaro dovute e mai versate, grazie all’atto di precetto. La notifica sarà sufficiente per ottenere il capitale, senza ricorrere dunque all’adeguamento giudiziale.
L’atto di precetto è un atto esecutivo, e prima di richiederlo è bene premettere che quest’ultimo ha un costo. Dunque, conviene domandarsi quanto fosse conveniente ricorrere a tale soluzione, sia in termini economici che rispetto alla solvibilità di chi dovrebbe effettuare il pagamento.
Come procedere al calcolo degli arretrati dell’adeguamento Istat sull’assegno di mantenimento
Vedremo di seguito come procedere al calcolo degli arretrati dell’adeguamento Istat sull’assegno di mantenimento. Per procedere al conteggio manuale, è indispensabile verificare anticipatamente le variazioni stabilite dall’Istituto nazionale di statistica.
Fatto ciò, andrà calcolato il totale dell’assegno di mantenimento tenendo in considerazione la nuova percentuale Istat. Il risultato è la cifra da dover corrispondere all’ex moglie/marito e/o figli a carico.
Per semplificare i calcoli, ecco un esempio pratico di un conteggio in merito all’adeguamento Istat e relativamente all’assegno di mantenimento.
Come conteggiare l’adeguamento Istat dell’assegno di mantenimento
- Supponiamo che il marito deve alla sua ex moglie, 500€ al mese come assegno di mantenimento. Ciò avviene tenendo in considerazione come periodo di riferimento, dall’ 1/10/2020 fino all’1/10/2021.
- In questo arco di tempo, il marito avrebbe dovuto accertarsi che l’Istat non abbia variato la percentuale. Ipotizziamo, che questa abbia subito un aumento dell’1,7% mai aggiunto all’importo di partenza.
- € 500 + 1,7% = 8,50€. In relazione all’adeguamento Istat dei 12 mesi tenuti in considerazione, il totale sarebbe pari a 102€.
- Quindi anziché corrispondere soltanto 6.000€ all’anno, il marito avrebbe dovuto dare all’ex moglie 102,00€.
Dal momento in cui si tratta di arretrati, vi sono da aggiungere gli interessi legali (che dipendono da situazione in situazione). Se l’errore si fosse protratto in diversi anni, il calcolo per gli arretrati, sarà da ripetere per la percentuale relativa all’anno di riferimento e per tutti periodi non saldati.
I rischi del mancato adeguamento
Qualora lo volesse, la moglie potrebbe avvalersi ai diritti spettanti e sottoscritti nell’articolo 2740 del codice civile, richiedendo un procedimento giudiziario con esecuzione forzata su tutti i beni mobili o immobili.
Ogni mezzo sarà valido al fine di riottenere il credito spettante. Vale anch’essa come esecuzione forzata, l’eventuale pignoramento del quinto dello stipendio. La Legge chiarisce che la prescrizione avviene in dieci anni.
Dunque l’ex moglie in questo caso, potrebbe richiedere e avvalersi di quanto scritto, in un tempo massimo di 10 anni rispetto a quando è maturato il diritto di ricevere la sopra aumentata secondo l’adeguamento Istat.
L’inadempiente non avrà una responsabilità penale, bensì soltanto civile. Ciò significa che non rischia alcuna reclusione. Chi volesse procedere autonomamente al calcolo degli arretrati sull’assegno di mantenimento, potrà cercare online diversi tools adatti al calcolo degli adeguamenti. Mentre basterà collegarsi al sito dell’Istat per ottenere il tasso percentuale da applicare per il calcolo.