La Tari (ex TARES), è definita come una tassa sui rifiuti. Essa va pagata interamente al Comune di appartenenza, i cui costi andrebbero calcolati da quest’ultimo facendo riferimento alle sue spese da sostenere per smaltire appunto l’immondizia.
Chiarita la definizione di Tari, è necessario spiegare per quale motivo (e in quali casi), non va pagata sulla seconda casa non abitata. Quest’ultimo è un passaggio importante perché qualora non venissero soddisfatte determinate condizioni, allora non ci sarà nessuna esenzione.
Per Legge, si tratta dunque dell’Imposta Unica Comunale IUC, poiché è la combinazione tra IMU + TASI + TARI. Quest’ultima è stata introdotta dalla Legge di stabilità dell’anno 2014 (Legge 27/12/2013, n. 147).
I contenuti della legge
Secondo quanto attestato dal Ministero dell’economia e delle finanze e dalla Cassazione, il pagamento della Tari risulta regolarmente esente, nel momento in cui il proprietario di un immobile dimostri due condizioni essenziali:
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Immobile privo d’arredi:
all’interno della abitazione, per dimostrare che non vi sia alcun abitante, quest’ultimo dev’essere vuoto e senza mobili.
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Nessuna fornitura d’acqua, luce o gas:
è chiaro che qualora non vi sia nessun accordo con una compagnia di fornitura elettrica o di luce, l’appartamento risulterà disabitato. Quest’altra condizione dev’essere esaudita.
Le facoltà comunali
Il Comune potrà richiedere di allegare la documentazione che attesti quanto dichiarato dal proprietario dall’immobile. Ciò significa, che qualora vi sia una dichiarazione non veritiera, oltre alla pratica annullata il rischio è quello di ottenere una denuncia per false dichiarazioni.
L’obiettivo della Tari sulla seconda casa classificabile “inabitata”, è che l’appartamento risulti davvero impossibile da abitare. Dunque, se ci fosse anche la minima prova che invece dimostri l’esatto opposto, il Comune invierà il costo da saldare con il relativo importo della tassa sui rifiuti.
Nel caso in cui tutto andasse secondo i piani, quindi la seconda abitazioni risulti realmente disabitata, allora è possibile pagare al 50% l’IMU (Imposta Municipale propria).
Il pagamento della Tari sulla seconda casa disabitata potrebbe non risultare esente, qualora la residenza del titolare corrispondesse al Comune in cui è presente tale appartamento.
Esenzione Tari e agevolazione IMU sulla seconda casa (anche disabitata)
Per poter pagare meno IMU sulle proprietà, e dopo aver visto i requisiti affinché la seconda casa risulti disabitata e dunque esente dal pagamento della Tari, ecco quali sono le condizioni da rispettare per pagare la metà dell’Imposta Municipale propria:
- Casa inagibile / inabitabile: un tecnico specializzato dovrà redigere un documento che attesti l’impossibilità di vivere all’interno della abitazione dichiarata come non agibile / non vivibile.
- Immobilisti di carattere storico o artistico: in questo caso è possibile concedere l’immobile come “comodato a terzi” oppure da locare.
- Locazione con canone concordato: la riduzione dell’IMU in quest’ultimo caso (come unica eccezione), potrebbe arrivare ad uno sconto del 75%.
Abitazione in comodato a figli/genitori: in questo caso lo sconto del pagamento IMU è pari al 50% qualora gli appartamenti venissero concessi a titolo gratuito ai figli oppure ai genitori (purché quest’ultimo immobile valesse come abitazione principale).