Tutto ciò che serve per operare come consulente finanziario indipendente: titolo di studio, albo, parcella, fatture, pagamento dei tributi ed assicurazione professionale
La figura professionale del consulte finanziario è ambita da un numero sempre maggiore di persone. In questo articolo ci occuperemo di chiarire alcuni punti:
- Esiste un albo professionale?
- È possibile operare con il solo diploma?
- È possibile basare la propria parcella in base ad una percentuale dei profitti del cliente?
- Come regolarizzare fiscalmente la contabilità?
- È obbligatoria avere un’assicurazione per eventuali danni procurati a terzi nell’esercizio della professione?
Premessa
Il consulente finanziario indipendente è una figura professionale che, in base allo studio del mercato attuale, propone alla sua clientela le migliori strategie d’investimento in base alle loro esigenze, le prospettive di guadagno ed il rischio. Il consulente è un libero professionista perché privo di qualsiasi tipo di legame con banche o intermediari finanziari, diversamente dal promotore finanziario. È remunerato esclusivamente dal cliente e non effettua direttamente l’operazione di investimento che vengono eseguite dal cliente su consiglio del professionista stesso. Sulla base di quanto detto è dunque fondamentale scegliere con cura il proprio consulente finanziario di fiducia, stabilire fin da subito le cifre da investire e capace di far fruttare il proprio denaro. A tal proposito vi invitiamo a leggere questo interessante articolo http://www.chiarasinchetto.com/con-quale-cifra-inizia-a-convenire-investire-con-un-consulente-finanziario/ pubblicato dal consulente finanziario Chiara Sinchetto.
Passiamo ora alle domande: posto che ancora non sono state varate norme definitive su questa posizione lavorativa i regolamenti che disciplinano le modalità d’esercizio di questa professione sono da considerarsi transitorie.
Esiste un albo professionale?
La figura del consulente finanziario appare esplicitamente nel nostro ordinamento nel novembre del 2007 con la Direttiva Europea MiFID. Precedentemente tale professione era individuata nel lavoro autonomo-contratto d’opera.
Tale direttiva ha introdotto una norma nella quale si prevede l’istituzione di uno specifico albo, la cui regolamentazione è demandata dal T.U. alla Consob ed alla Banca d’Italia. L’istituzione dell’albo dei consulente finanziario vero e proprio era previsto nel 2008 ma, ad oggi non è ancora effettivamente operativo. Si prevede comunque che la sua creazione non tarderà ancora molto ad arrivare, considerato che nel 2014 è stata emanata la Direttiva Europea MiFID2.
Che titolo di studio è necessario per operare?
Si prevede che, per l’iscrizione all’albo, sia necessario il diploma di istruzione secondaria ed un esame. Ovviamente, ad oggi, non essendo ancora stato istituito l’albo di riferimento non è necessario effettuare alcun esame ma, è sufficiente essere in possesso del diploma di scuola superiore. Non saranno tenuti a sottoporsi a tale esame gli ex quadri dipendenti di banche-finanziarie, gli ex promotori finanziari ed i consulenti finanziari già in attività dal 1° novembre 2007.
È possibile stabilire come parcella una percentuale sui profitti del cliente?
La risposta è si. Le norme attualmente in vigore infatti prevedono la possibilità di essere remunerati in diverse modalità:
- con tariffa oraria
- attraverso un compenso fisso
- un mix, ovvero una parte fissa ed una percentuale sui profitti derivanti dagli investimenti
- un percentuale sui profitti
Come regolarizzare fiscalmente la contabilità?
È richiesta l’apertura della partita IVA per tutti quei soggetti intenzionati ad esercitare tale professione in maniera abituale e continuativa. In attesa di un codice specifico può essere utilizzato questo: “70.22.09 – Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale”.
Non è obbligatoria l’iscrizione alla Camera di Commercio. Relativamente l’aspetto contributivo è necessario iscriversi alla Gestione separata. Tale operazione può essere fatta online dal sito Inps o tramite un intermediario abilitato.
Se la previsione è quella di esercitare questa professione in maniera non abituale non è obbligatorio aprire la partita IVA ed i compensi, che vanno indicati in fase di dichiarazione dei redditi, devono essere registrate tramite ricevuta, non soggette ad IVA ma a ritenuta d’acconto del 20%.
È obbligatoria la stipula di un assicurazione professionale?
In base al Decreto MEF del 2008 il consulente finanziario è obbligato a stipulare un RC professionale con un massimale minimo di 1.500.000 Euro l’anno ed un risarcimento massimo di almeno 1.000.000 di Euro per ogni ciascuna richiesta.