Il processo di telematizzazione della pubblica amministrazione ha coinvolto anche il settore del lavoro attraverso la previsione di una procedura telematica obbligatoria da utilizzare in caso di dimissioni del dipendente. L’iter procedurale, già in vigore a partire dal 12 Marzo 2016, semplifica le modalità di trasmissione dei relativi moduli sia al proprio datore, sia alla Direzione territoriale del lavoro, con conseguente accelerazione delle tempistiche e ottimizzazione nella gestione dei rapporti lavorativi.
Conosciute come Dimissioni Telematiche, Decreto Legislativo e Decreto Ministeriali sottolineano l’obbligatorietà della procedura, a pena di inefficacia, rinviando il dipendente ad un’apposita piattaforma online presente sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Cosa sono le dimissioni telematiche
Il rapporto di lavoro instaurato fra datore e dipendente è, nel gergo tecnico delle leggi, un negozio giuridico disciplinato dalle norme del codice civile e da quelle del codice del lavoro. A queste fonti si aggiungono numerosi regolamenti nonché i Contratti Collettivi Nazionali (i cd CCNL) che definiscono gli aspetti peculiari del rapporto, impedendo discriminazioni a scapito della parte più debole, ovverosia del lavoratore. Fra i vari strumenti riconosciuti dalla legge a favore del dipendente, le dimissioni sono quelli che permettono di recedere unilateralmente dal rapporto di lavoro.
Recita infatti l’art. 2118 c.c.: ” Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato [c.c. 1373], dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti […], degli usi o secondo equità. […]” Successive norme definiscono tempi di preavviso ed eventuali indennità. L‘articolo del codice nulla dice in merito alle modalità di redazione e di trasmissione delle dimissioni, avendo spianato la strada, nel corso degli anni, alla compilazione cartacea del recesso unilaterale. La breccia aperta nel 2016, dapprima con il D. Lgs n. 151/2015, poi successivamente dal D.M. del 15 Dicembre del 2015, ha reso obbligatorio l’utilizzo di un apposito modulo online per l‘inoltro dell’atto da parte del dipendente, che potrà avvalersi sia di soggetti abilitati che procedere personalmente attraverso apposita iscrizione.
In verità le dimissioni telematiche non sono di recente costituzione, essendo già state previste dalla legge n. 188 del 2007 come misura di contrasto ai casi di “dimissioni in bianco” che sfavorivano le categorie più deboli dei lavoratori dipendenti. In primis le donne lavoratrici che spesso sono costrette alia sottoscrizioni di atti di recesso unilaterale (utilizzate successivamente durante la gestazione), a cui fanno seguito dipendenti del settore privato continuamente minacciati dall’interruzione del rapporto di lavoro senza usufruire delle indennità previste con il licenziamento.
La procedura telematica del 2007 non trovò seguito a causa di una successiva legge che ne abrogò gli effetti: la durata fu di un solo anno. Sicuramente la complessità della procedura individuata dalia Riforma Fornero (che prevedeva l‘obbligo di convalida delle dimissioni da parte del lavoratore presso enti ad hoc, ed una sanzione nei confronti del datore non superiore a 10 mila euro) serviva come tutela a favore dei dipendenti, ma tempistiche ed iter ne rendevano difficile l‘attuazione.
Invece, con l’art. 26 del D. Lgs n. 151/2015 la telematizzazione delle dimissioni non solo è riservata esclusivamente ai soggetti lavoratori, ma non prevede motivazione alcuna del recesso ed obbliga il datore a prendere atto della documentazione ricevuta.
A chi si rivolgono le dimissioni telematiche
II D. Lgs. nulla afferma a riguardo, ma il sito dell’INPS sottolinea la destinazione del servizio a tutti i lavoratori ed alle lavoratrici che intendano comunicare le proprie dimissioni. Emerge quindi la presenza di un rapporto di dipendenza, a prescindere se esso sia a tempo determinato o indeterminato, full time 0 part time. In altri termini qualsiasi soggetto che svolge attività lavorativa alle dipendenze di un’azienda o un privato, ha il diritto di presentare le proprie dimissioni servendosi del servizio reso accessibile sul sito del Ministero del Lavoro, ma l’art. 26 del D. Lgs 151/2015 al comma 7 esclude l‘applicabilità della procedura nei casi di lavoro domestico e qualora le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengano nelle sedi di conciliazione stragiudiziale o qualora la convalida avvenga presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Quest’ultima ipotesi è riferita alle dimissioni risoluzioni consensuali da parte di madri e padri lavoratori.
Per quanto riguarda il settore del pubblico impiego, i D. Lgs n. 151/2015 e n. 185/2016, nonché la circolare n. 12/2016 emanata dal Ministero del Lavoro, affermano espressamente l’esclusione di tale categoria dalle procedure di dimissione telematica. La motivazione è semplice e rinvenibile nella diffusione del fenomeno riguardante le dimissioni in bianco solo nel settore privato, e non anche in quello pubblico. La medesima circolare estromette i rapporti di lavoro in prova e quelli marittimi.
Come richiedere le dimissioni in via telematica
L’obbligatorietà della procedura online rende inefficaci le dimissioni presentate in altro modo, come ad esempio verbalmente o mediante moduli cartacei che non saranno accettati in alcun modo da parte del datore. Il modello telematico, individuato dal Ministero del Lavoro presenta le caratteristiche di immodificabilità tali da poter essere astrattamente contraffatto da parte di terzi soggetti. In effetti, l‘alterazione del modulo da parte del datore è punibile con una sanzione amministrativa fino a 30 mila euro, salvo che l‘ipotesi non costituisca altro reato.
L’accesso al servizio online per la presentazione delle dimissioni telematiche può avvenire sia sul sito dell’INPS che su quello del Ministero del Lavoro, ma la piattaforma è identica poiche’ la procedura di identificazione richiede l’utilizzo del PIN dispositivo rilasciato dall’ente previdenziale. Per ottenerlo si potrà accedere tramite portale INPS o recandosi presso uno sportello, avendo la possibilità di utilizzare come identificativo anche il PIN rilasciato dal sistema SPID.
L’accesso al sistema indirizzerà l’utente ad un form con campi da compilare obbligatoriamente per il riconoscimento identificativo del lavoratore e del datore di lavoro. L’interfaccia è semplice ed intuitiva, un esempio viene offerto proprio dal D.M. del 15 Dicembre 2015 che prevede la compilazione di cinque sezioni:
1) codice fiscale, nome, cognome ed email del lavoratore;
2) codice fiscale, denominazione, indirizzo e comune della sede di lavoro dell’azienda o del datore;
3) data di inizio e tipologia di contratto nella sezione 3 – “Rapporto di Lavoro”;
4) scelta fra dimissioni, risoluzione, revoca e data di decorrenza in “Recesso dal rapporto di lavoro/revoca;
5) codice identificativo del modulo, dati del soggetto abilitato (qualora si preferisca recarsi presso un professionista qualificato), data di trasmissione e firma.
E’ possibile, qualora non si disponga di connessione internet o non si e certi della buona riuscita procedendo autonomamente, ricorrere ad un soggetto abilitato che aiuterà il lavoratore nella compilazione delle dimissioni telematiche.
I consulenti del lavoro sono tra i soggetti abilitati alla convalida delle dimissioni telematiche.
Dimissioni telematiche: cosa c’è da sapere
La data di trasmissione in calce al modulo di dimissioni online è una marca temporale che attesta l‘ora ed il giorno in cui l‘inoltro del modulo viene effettuato dal dipendente. Essa avvalora l’intera procedura ed e termine a partire dal quale sarà possibile, da parte dello stesso lavoratore, revocare le dimissioni. La revoca potrà avvenire sempre utilizzando il medesimo form spuntando la voce “revoca” nella sezione 4 del modello, ma la scadenza dei termini suddetti è perentoria e rende valide a tutti gli effetti le dimissioni del lavoratore.
L’inoltro del modulo nei confronti del datore avviene mediante utilizzo di un indirizzo PEC che, alla stregua di una raccomandata con ricevuta di ritorno, attesta l’avvenuta consegna delle dimissioni. L’invio è automatico e viene effettuato dalla piattaforma del Ministero del Lavoro.
Per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 2008 alcuni dati sono già precompilati nel modulo di dimissioni, fra cui quelli afferenti al datore di lavoro. Qualora il rapporto sia stato instaurato prima di tale data, la compilazione dovrà avvenire nel suo intero, senza escludere alcun campo obbligatorio.
L’assenza di motivazioni e la procedura telematica non escludono il lavoratore dalle responsabilità afferenti alle dimissioni e da eventuali risarcimenti danno a favore del datore di lavoro. Infatti il D. Lgs n. 151/2015 non abroga le discipline precedenti, ovverosia le norme contenute nel codice civile, ma le integra semplicemente agevolando le procedure dimissionarie e tutelando le categorie dei lavoratori subordinati nel comparto privato.
La circolare n. 12/2016 afferma l‘obbligo del rispetto dei termini di preavviso, che variano a seconda del settore del Contratto Collettivo Nazionale, degli anni di lavoro alle dipendenze del medesimo soggetto ed all’inquadramento reddituale. L’assenza di preavviso o I’ inottemperanza nei termini da parte del lavoratore consente al datore di trattenere dalia liquidazione una percentuale pari all’importo dovuto al lavoratore nel periodo riferito al preavviso. Sono riconosciuti anche eventuali danni a favore del datore pur nonostante le dimissioni senza preavviso rimangano comunque efficaci.
Unico caso in cui l’obbligatorietà del preavviso viene meno riguarda le dimissioni “per giusta causa”, individuabili in una serie di ipotesi riconosciute come tali dai giudici nel corso degli anni. Trattasi di ritardata retribuzione, mobbing, mancato versamento dei contributi, molestie sessuali, demansionamento non giustificato, attività illecita nonché le trasferte non supportate da ragioni tecniche -organizzative – produttive che avvalorano il trasferimento del lavoratore in una sede differente.
Posto che, anche per le dimissioni per giusta causa vige l‘obbligo della procedura telematica, la motivazione in tal caso scongiura eventuali cause dinanzi il giudice del lavoro a cui sarà deputato il potere di sindacare sulla gravità dell’inadempimento da parte del datore in virtù di un vizio di motivazione presente nella dichiarazione di dimissione.