Con un lavoro all’estero si ha comunque il diritto alla Naspi. Per mantenerla, però, è necessario:
- iscriversi in Italia o nel Paese estero come richiedente lavoro;
- rimanere a disposizione degli uffici del Paese estero per 4 settimane (se il Paese è UE);
- sottoporsi ai controlli e alle condizioni del Paese estero.
Se il Paese non è UE e non è convenzionato con l’Italia per la disoccupazione, c’è la sospensione della Naspi per 6 mesi. Se, invece, lo spostamento non dipende dal lavoro, ma da matrimonio, malattia o lutto (con documenti), la Naspi si perde al momento dell’espatrio.
Chi percepisce la Naspi deve avvisare che sta cercando lavoro all’estero al centro per l’impiego e chiedere all’INPS i documenti U1 e U2. Così, avrà tre mesi di Naspi per poter cercare lavoro. Al quarto mese, la persona deve decidere se continuare a percepire la Naspi italiana, quindi rendendosi di nuovo disponibile per offerte di lavoro in Italia, oppure deve far decadere la Naspi per lavorare all’estero.
Se il contratto di lavoro all’estero ha una durata pari o superiore ai 6 mesi, si perde la Naspi. Se questo lavoro all’estero non fosse rinnovato o si viene licenziati all’estero, si potrà chiedere di nuovo la Naspi all’Italia.
In questo caso, si devono ottenere dallo Stato estero comunitario i modelli U1 e U2 (stavolta riferiti allo Stato estero), da presentare poi in Italia.
Indennità previste per i lavori stagionali all’estero
I lavoratori stagionali all’estero che tornano in Italia possono chiedere le indennità previste. L’indennità di disoccupazione si può chiedere per mancato rinnovo del contratto estero o per licenziamento non per colpa del dipendente.
Per ottenerla, chi ha eseguito un lavoro all’estero ed è disoccupato deve essere rientrato in Italia entro 180 giorni dalla chiusura del rapporto di lavoro e aver presentato la dichiarazione di disponibilità immediata entro 30 giorni dalla data di rimpatrio.
La prestazione è valida per 180 giorni, a partire dal giorno del rimpatrio se la dichiarazione di disponibilità è arrivata entro 7 giorni dal rimpatrio. Altrimenti, si fa riferimento al giorno di presentazione della disponibilità.
Chi ha lavorato in un Paese dell’UE, della SEE o in Svizzera deve presentare il modello U1. Per gli altri Paesi, basta la dichiarazione di licenziamento o mancato rinnovo rilasciato dall’ex datore di lavoro o dal consolato.
Come lavoratori stagionali, si ha diritto anche alla Naspi. Si presenta entro 128 giorni dalla fine del rapporto di lavoro, rivolgendosi ai CAF o inviando la domanda direttamente sul sito dell’INPS, accedendo alla propria aerea riservata e andando su NASpI.