Il miglior metodo per poter far valere i propri diritti è conoscerli. E proprio per questo motivo, in un contesto di massima fruizione dei viaggi nazionali e internazionali presso le compagnie aeree europee, è bene rammentare quali siano le tutele riconosciute nei confronti dei passeggeri, anche di quelli dei voli low cost, prima, durante e dopo il viaggio.
Diritti passeggeri voli aerei in caso di cancellazione del volo
Cominciamo con il ricordare che la base normativa per i diritti dei passeggeri dei voli aerei è rappresentata dal Regolamento CE n. 261/2004, che disciplina tutti i casi di disservizi nel trasporto sui cieli, intendendo per tali (principalmente) il negato imbarco (o overbooking), la cancellazione del volo, il suo ritardo prolungato. In tutte queste ipotesi, viene previsto l’obbligo da parte delle compagnie aeree di informare i passeggeri sui loro diritti, definiti come “irrinunciabili”, e – dunque – sempre esercitabili anche nel caso in cui vi siano delle deroghe presenti nel contratto di trasporto, e “integrabili” con quanto previsto, in termini di risarcimento, dai diritti nazionali.
Si tenga ad ogni modo conto che il Regolamento CE di cui sopra non si applica a tutti i voli, pur avendo un raggio di azione piuttosto ampio. Il documento precisa infatti che la sua applicabilità è inerente tutti i voli di linea e non di linea che partono da un aeroporto situato nel territorio UE, operanti da compagnie comunitarie e non comunitarie, e in partenza da un aeroporto situato al di fuori del territorio UE, ma solamente se la compagnia aerea sia comunitaria. Al concetto di comunitario vengono ricondotte anche Norvegia, Islanda e Svizzera, Paesi aderenti alle stesse normative.
Pertanto, non sarà possibile ricorrere al contenuto del Regolamento CE nel caso in cui il proprio volo arrivi nell’Unione Europea con provenienza da un Paese extra UE attraverso una compagnia aerea non comunitaria, né se si abbia già ricevuto dei benefici per problemi connessi al volo ai sensi della normativa vigente in un Paese extra UE.
Diritti passeggeri in caso di negato imbarco (overbooking)
Introdotto quanto sopra, possiamo cercare di comprendere più nel dettaglio che cosa preveda la normativa europea in caso di negato imbarco (il c.d. “overbooking“). In questa ipotesi, in cui vi sia un eccesso di prenotazioni rispetto ai posti disponibili sul volo, la compagnia deve innanzitutto comprendere se tra i passeggeri vi siano alcune persone disposte a rinunciare alla prenotazione in cambio di vantaggi da negoziare, fermo restando il diritto a ottenere il rimborso del prezzo del biglietto o la riprotezione, su volo alternativo.
Nel caso invece in cui non vi sia il consenso del passeggero, costui ha diritto alla scelta del rimborso del prezzo del biglietto o alla riprotezione su un volo alternativo, oltre alla compensazione pecuniaria e all’assistenza.
Diritti passeggeri in caso di cancellazione del volo
Simili sono i diritti dei passeggeri nel caso di cancellazione del volo. In particolare, se il volo è stato cancellato per circostanze eccezionali, che non sarebbe stato possibile evitare con ogni cautela, il passeggero ha diritto alla scelta tra il rimborso del prezzo del biglietto o la riprotezione su volo alternativo, oltre all’assistenza. Tuttavia, nel caso in cui la cancellazione non sia dovuta a circostanze eccezionali, il passeggero non solo avrà diritto al rimborso del prezzo del biglietto o la riprotezione su volo alternativo, e all’assistenza, quanto anche alla compensazione pecuniaria. La compensazione pecuniaria, di importo variabile tra 250 e 600 euro a seconda della lunghezza della tratta, non è comunque dovuta se il passeggero è stato informato della cancellazione con un preavviso di almeno 2 settimane, o anche in minor tempo nel caso in cui vengano offerte delle tempestive alternative.
Diritti passeggeri in caso di ritardo prolungato del volo
Vediamo infine quali sono i diritti dei passeggeri nell’ipotesi di ritardo prolungato del volo. Di fatti, nel caso in cui il volo subisca un ritardo in partenza di almeno 2-4 ore (la decorrenza che fa scattare i benefici compensativi dipende dalla lunghezza della tratta e dalla natura del volo) il passeggero ha sempre diritto all’assistenza, come pasti e bevande, adeguata sistemazione in albergo, trasferimento da e verso l’aeroporto / luogo di sistemazione, due chiamate telefoniche o messaggi. In aggiunta a quanto sopra, nell’ipotesi in cui il ritardo superi le 5 ore, il passeggero ha inoltre diritto alla rinuncia al volo, con rimborso del prezzo del biglietto.
Nel caso in cui il ritardo all’arrivo sia superiore a 3 ore, il passeggero ha diritto a ricevere assistenza e, se ricorrono i casi, anche la compensazione pecuniaria.
In conclusione, rammentiamo come – nel caso in cui si ritenga di aver subito uno dei disagi di cui sopra – sia opportuno avanzare immediato reclamo alla compagnia aerea di riferimento, al fine di non vanificare i propri diritti mediante un esercizio tardivo.