La Corte di Giustizia è un organo giurisdizionale che accompagna sin dal 1951 – seppur con nomi diversi – la storia dell’Unione europea. È solo con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, firmato nel dicembre 2009, che prese tuttavia forma l’attuale Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE).
Storia ed organizzazione della Corte di Giustizia
Ciascun Paese membro nomina un proprio giudice presso la Corte di giustizia, per un totale di 27 giudici che sono assistiti nelle loro funzioni da otto avvocati generali; il loro mandato dura sei anni, ed è rinnovabile. La Corte di giustizia è coadiuvata nelle sue funzioni dal Tribunale (istituito nel 1988) e dal Tribunale della Funzione Pubblica (2004). La competenza del primo riguarda le cause legali presentate da cittadini, imprese ed organizzazioni europee, mentre il secondo si occupa di questioni che vertono fra le istituzioni dell’Unione Europea ed i loro dipendenti.
Le competenze e le attività della Corte di Giustizia
Il ruolo svolto dalla Corte di giustizia è il controllo dell’applicazione del diritto comunitario in modo corretto ed omogeneo in tutti i Paesi membri dell’Unione europea. Questo importante organo giurisdizionale si occupa inoltre di dirimere le questioni legali che possono sorgere fra i singoli Stati membri e le istituzioni comunitarie. La Corte è inoltre sollecita nell’accogliere le richieste dei soggetti più deboli come ad esempio imprese, organizzazioni pubbliche o private e persino i comuni cittadini, nel caso questi ritengano che i propri diritti siano stati in qualche modo lesi da istituzioni dell’Unione Europea. Solitamente la Corte di giustizia è chiamata a pronunciarsi su questioni che riguardano cinque ben definite categorie di cause.
Come, ad esempio, accade quando i tribunali di uno Stato membro chiedono un parere in merito all’interpretazione di un punto legislativo (il cosiddetto rinvio pregiudiziale), oppure nel caso di ricorsi diretti presentati da soggetti non istituzionali nei confronti dell’UE. Altre competenze della Corte riguardano il ricorso per inadempimento (ovvero la mancata applicazione del diritto da parte di uno Stato membro), il ricorso per carenza (una istituzione europea si astiene dall’obbligo decisionale) o il ricorso di annullamento (un punto del diritto europeo viola i diritti fondamentali).