Mediatore europeo: Chi è? Che cosa fa?

denuncia al mediatore europeo

Che mansioni svolge il mediatore europeo?  Come viene scelto? Come segnalare presunti casi di abuso di potere da parte delle Istituzioni Europee?

La figura del mediatore europeo è stata istituita nel 1992 a Maastricht dal Trattato sull’UE. Si tratta della carica istituzionale abilitata a ricevere da qualsiasi cittadino europeo denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione delle amministrazioni pubbliche UE, fatta eccezione per il Tribunale di primo grado e la Corte di Giustizia. Non sono di competenza del mediatore, invece, fatti inerenti alle amministrazioni locali, regionali o nazionali.

Per fare alcuni esempi, il Mediatore, può indagare riguardo presunti:

  • comportamenti sleali;
  • casi di discriminazione;
  • abusi di potere;
  • ritardi ingiustificati;
  • irregolarità amministrative,
  • rifiuto o mancanza di informazioni

La sua elezione è affidata al Parlamento Europeo stesso, per la durata dell’intera legislatura, con possibilità di rinnovo del mandato. Tale figura agisce indipendentemente da qualsiasi potere, incluso il Parlamento Europeo. Infatti, secondo quanto stabilito dall’articolo 228 paragrafo 2, comma 2, egli non può essere rimosso dall’incarico su ordine del Parlamento stesso che, in ottemperanza a tale legge, può solo presentare un ricorso alla Corte di Giustizia, nel quale chiede le dimissioni del mediatore.

Egli si occupa di dirigere le indagini opportune per verificare la veridicità di quanto denunziato, in caso di esito positivo avvisa le autorità interessate. Queste ultime sono tenute a presentargli rapporto entro tre mesi ed a termine delle indagini, spetta al Mediatore presentare una relazione al Parlamento Europeo ed informate il denunciante riguardo l’esito dell’inchiesta.

Un cittadino europeo, scontento del comportamento di un’istituzione, un ufficio, un’agenzia o un organo UE dovrebbe innanzitutto chiedere la correzione della situazione. Se ciò non dovesse avvenire ha il diritto di sporgere denuncia al Mediatore.

Essa deve essere presentata entro due anni dall’accaduto e deve essere riportare, con esattezza, i dati personali del cittadino stesso quelli dell’organo sotto accusa e le motivazioni di tale esposto. Su specifica richiesta, l’avvio della pratica può rimanere anonima.

Nel caso in cui il Mediatore non ha la possibilità di gestire direttamente il caso, il cittadino riceverà informazioni in merito da altri organi competenti in materia.