Regolamento UE 1169/2011: obblighi di etichettatura alimentare

regolamento UE 1169/2011

A Novembre del 2011, l’Unione Europea (UE), ha emanato un regolamento nuovo riguardo le informazioni riportate nelle etichette dei prodotti alimentari, entrato in vigore esattamente il 14 dicembre 2014. Il regolamento UE 1169/2011 sostituisce, in parte, il decreto legislativo 109/1992, di cui sono rimaste in vigore solo alcune disposizioni.

L’applicabilità è rivolta a quegli articoli che non hanno disposizioni specifiche come i DOP o gli IGP.

Ai sensi del suddetto reg ue n 1169, sono previsti tre step di adeguamento:

Il primo intervento è rivolto all’applicazione sulle carne macinata, con applicazione immediata a partire dal gennaio 2014 (giorno 1).

A partire dalla fine del 2014 dovranno essere applicate tutte le nuove disposizioni senza l’obbligo delle indicazioni rivolte ai valori nutrizionali.

Mentre dal dicembre 2016 tutti gli adeguamenti devono essere eseguiti, comprese le indicazioni nutrizionali degli alimenti.

Una particolare attenzione viene riservata non soltanto alla composizione dell’etichetta tipo che deve essere applicata sul prodotto, ma agli imballaggi che lo contengono, alle tecniche di presentazione ed alle campagne pubblicitarie.

Ecco le informazioni che devono comparire obbligatoriamente sui prodotti destinati all’alimentazione:

  1. Composizione, identità, proprietà e caratteristiche del prodotto alimentare;
  2. Dare informazione sull’uso in sicurezza dell’alimento, e sulla protezione del consumatore e della sua salute (eventuali effetti sull’uso e consumo errato del prodotto, conservazione o durata ed eventuali impatti salutari).
  3. Tutte le caratteristiche nutrizionali del prodotto, in modo da poter consentire a coloro che attuano un regime alimentare diversificato di fare consapevolmente una scelta.

Ecco le informazioni che secondo l’articolo 9 debbono necessariamente essere presenti sui prodotti alimentari confezionati:

  • denominazione esatta del prodotto;
  • elenco completo degli ingredienti utilizzati per realizzarlo;
  • presenza di ingredienti o coadiuvanti che possano provocare intolleranze e/o allergie;
  • la quantità di ingredienti utilizzati e/o le categorie degli stessi;
  • peso netto del prodotto;
  • data della scadenza o termini minimi di conservazione (con indicazioni di eventuali condizioni particolari per la conservazione o per il suo utilizzo);
  • nome e/o ragione sociale dell’azienda alimentare;
  • il luogo di provenienza o di origine del prodotto: in particolare se il luogo di provenienza non è il medesimo di quello del suo principale ingrediente deve essere specificato. Pensiamo ad alimenti come i latticini ed i formaggi, le carni e i salumi, il latte.
  • le esatte istruzioni per l’utilizzo (previste nel caso in cui senza di esse sarebbe difficile l’uso adeguato del prodotto)
  • per le bevande alcoliche che sviluppano oltre 1.2% di alcool è necessario inserire il titolo alcolometrico;
  • dichiarazione nutrizionale;
  • tutte le indicazioni complementari come previsto per alcune categorie alimentari (articolo 10).

Ricordiamo inoltre che dopo i fatti relativi alla diffusione della malattia bovina chiamata encefalopatia spongiforme, con il regolamento 1760/200 della CE si è proceduto alla registrazione ed identificazione dei capi di bestiame e vanno indicati in etichetta luogo di nascita, allevamento e macellazione.

In buona sostanza sappiamo che questo regolamento ha apportato notevoli miglioramenti:

  • Al fine di migliorare la reperibilità delle informazioni riportate nelle etichette, la dimensione minima dei caratteri è di 2 mm (ad esclusione delle confezioni <80 cmq – minimo 0.9 mm);
  • L’etichetta nutrizionale diviene obbligatoria per ciò che riguarda la dichiarazione del contenuto di grassi, carboidrati, grassi saturi e calorie. Facendo specifico riferimento ad sale ed agli zuccheri espressi in quantità;
  • I coadiuvanti o gli ingredienti che possono causare allergie devono obbligatoriamente figurare nel elenco delle materie prime con preciso riferimento alla denominazione degli allergeni.
  • La lista dei nano materiali impiegati va riportata tra gli ingredienti
  • Anche i prodotti alimentari non pre-imballati devono essere provvisti di un’etichetta riportante l’elenco allergeni in essi contenuti;
  • L’indicazione di origine per le carni fresche di volatili, suine, ovine o caprine diviene obbligatoria;
  • In caso di vendita a distanza oppure online di un prodotto alimentare, le informazioni principali indicate in etichetta devono essere comunicate all’acquirente prima del acquisto;
  • Sia gli oli che il tipo di grasso utilizzato deve essere riportato con esattezza in etichetta. Non è più valida la dicitura generica “oli e/o grassi vegetali”;
  • Si individua il soggetto responsabile della presenza e della correttezza delle informazioni negli alimenti, ovvero l’operatore con la cui ragione sociale o nome, è commercializzato il prodotto