Esportazione di Home Design: la normativa in vigore in Europa

L’Home Design è diventato nel giro di pochissimo tempo un settore molto promettente per il mondo dell’e-commerce.

Per vendere online mobili e oggetti per la casa in Italia è sufficiente rispettare la normativa e – commerce del nostro Paese in materia fiscale e le normative relative a garanzia e qualità che si applicano di pari passo nella vendita di mobili nei negozi fisici.

Leggermente diversa è invece la normativa Europea per le aziende e – commerce che vogliono vendere i loro prodotti di home design nell’Unione Europea e, se volete vendere i vostri prodotti all’estero, è molto utile conoscerla per evitare imprevisti e sanzioni.

Nelle prossime righe, grazie all’aiuto di Design Best, azienda che si occupa di vendita di prodotti di home design in Italia e in Europa, scopriremo insieme la normativa in vigore per l’esportazione di mobili ed oggetti per la casa verso altri paesi dell’UE.

Home Design in Europa: la normativa per l’esportazione

All’interno dell’Unione Europea esiste una normativa che regola la vendita a distanza di beni tramite e – commerce all’interno di tutti gli stati aderenti. Potete visionare un breve riepilogo della norma all’interno di questo articolo.

Chi possiede un e-commerce in Italia è già tenuto a rispettare tale normativa, per cui nelle prossime righe approfondiremo in particolar modo gli aspetti fiscali e la protezione dei prodotti e dei marchi dalla contraffazione.

Tutela del marchio

All’interno del settore dell’Home Design qualunque prodotto venduto su un e-commerce è tutelato dal punto di vista del marchio, del design e in alcuni casi gode anche della tutela del diritto d’autore.

In Italia abbiamo così il codice della proprietà intellettuale, che ci consente di tutelare i diritti relativi all’aspetto, colori, linee, forme e materiali impiegati per la costruzione del nostro prodotto di home design.

Per riuscire a far valere questi diritti si devono registrare i prodotti presso le Camere di Commercio – Ufficio Italiano Marchi e Brevetti, a patto che siano nuovi e di carattere individuale.

La registrazione da diritto ad un’esclusiva rinnovabile fino a 25 anni e, se il prodotto di design viene esposto con immagini online nei 12 mesi precedenti, può ancora essere registrato grazie al “periodo di grazia”.

Nel caso in cui il design non viene registrato, l’UE ha previsto un istituto per proteggere i prodotti di design oltre al periodo di grazia per i successivi 3 anni.

È anche possibile tutelare la propria opera di design tramite il diritto d’autore, che offre la tutela per tutta la vita dell’autore e si estende fino a 70 anni dopo la morte dell’autore stesso. In Italia, però, per accedere alla tutela del diritto d’autore bisogna riuscire a far riconoscere nel proprio prodotto di design industriale la presenza intrinseca di un “valore artistico”.

Fiscalità

In merito alla fiscalità, il commercio di elementi di Home Design viene interpretato come cessione di beni.

Secondo la normativa europea IVA dovremo distinguere le transazioni in 2 categorie: B2B e B2C.

Nel caso in cui l’e-commerce venda prodotti ad altre aziende (B2B) nell’Unione Europea, la società venditrice non deve applicare l’Iva, mentre la società acquirente dovrà applicare il reverse charge, registrando la vendita sia nei registri IVA di vendita che di acquisto, inserendo l’aliquota IVA del proprio paese.

In caso di vendite a clienti privati (B2C) l’Europa ha sviluppato il sistema della “vendita a distanza”. Questo significa che si deve applicare l’Iva e registrarla solamente se la società venditrice supera il volume di vendita previsto dal paese di destinazione del prodotto. Ad esempio, in Italia, Francia e Spagna la soglia è di 35.000 €, mentre in Germania di 100.000 €.

Nel momento in cui la soglia venga superata in un determinato paese, la società venditrice titolare dell’e-commerce dovrà registrarsi ai fini Iva e versare l’Iva in quel paese.

Resta inteso che l’emissione di fattura è obbligatoria nella vendita B2B, mentre nella vendita B2C deve essere emessa solo se espressamente richiesto dall’acquirente. In caso contrario sarà sufficiente il comune scontrino fiscale.