Il commercio elettronico in Italia è regolamentato da una precisa normativa contenuta principalmente nel D. Lgs. 70/2003 e nel Codice del consumo (D. Lgs.206/2005). Un sito web è obbligato a rispettare determinate condizioni e termini: si tratta di un documento che definisce gli accordi contrattuali tra l’utente e il servizio a cui si rivolge l’utente.
Tali regole sono valide sia per le vendite online B2B e-commerce sia B2C e-commerce. In effetti, è un semplice contatto che include precise regole che l’utente deve seguire per poter utilizzare il servizio e obblighi del fornitore nei confronti dell’utente. Inoltre, contiene anche delle limitazioni di responsabilità nel caso insorgano problemi che non dipendono dall’operato del fornitore, come il malfunzionamento del servizio provato da cause esterne.
I siti e-commerce svolgono un’attività senza barriere fisiche ma con regole ben precise. Pertanto, si rende necessario rivolgersi ad uno studio legale esperto in Contrattualistica Internazionale e Diritto Societario e Commerciale, al fine di ottenere una consulenza legale nella stesura dei termini e delle condizioni di vendita del proprio e-commerce per perseguire obiettivi specifici, personalizzando e rendendo le condizioni conformi alla strategia di vendita del proprio e-commerce.
Definizione e applicazione
Un e-commerce è un sito web che ha lo scopo di effettuare la vendita di beni o servizi, a prescindere dal metodo di pagamento o di consegna. Per e-commerce si intende sia un insieme di transazioni commerciali che avvengono tramite la rete, per la compravendita di servizi e prodotti di varia natura sia il sistema virtuale dove avvengono le vendite attraverso interfacce dedicate e specifiche infrastrutture. Negli ultimi anni, la vendita di beni e servizi ha avuto una crescita esponenziale. Considerando l’importanza raggiunta dagli store online, sia le aziende italiane sia le aziende estere, devono stare al passo con i tempi e considerare la creazione di un sito web che permetta di aprire una vetrina online dei propri prodotti e servizi, ciò che potrà sicuramente apportare un beneficio per il proprio business.
Le normative di riferimento per termini e condizioni
La normativa di riferimento (D. Lgs. n. 70/2003 e D. Lgs.206/2005), ha lo scopo di informare ed assicurare trasparenza all’acquirente, che trattandosi di e-commerce non può avere una conoscenza diretta con il venditore. Pertanto, la normativa ha l’obiettivo di rendere affidabili le transazioni online.
Il lavoro sulla regolamentazione degli e-commerce è in continua evoluzione. Infatti, dovranno essere attuate le nuove disposizioni normative (Direttiva UE 2019/770 del 20 maggio 2019) nei Paesi europei. Questa normativa avrà un impatto rilevante sugli e-commerce in riferimento ai vari aspetti contrattuali di fornitura di servizi e di contenuti digitali. Mentre, la Direttiva UE n. 2019/771 del 20 maggio 2019 regolamenterà gli aspetti contrattuali della vendita di beni ai consumatori e la conformità dei beni venduti anche in riferimento ai beni che abbiano elementi digitali, garantendo ad esempio gli aggiornamenti (in particolare quelli di sicurezza).
Quali sono i dati necessari nel commercio elettronico?
Termini e condizioni degli e-commerce devono contenere delle informazioni obbligatorie e riguardano i dati identificativi del venditore. Inoltre, e-commerce si rivolge ai consumatori e pertanto deve indicare le informazioni principali del servizio venduto e le caratteristiche del prodotto. Le informazioni devono essere inserite direttamente nella scheda prodotto che integra i termini e condizioni dell’e-commerce. Infine, oltre al prezzo e tutte le informazioni riguardanti i dati identificati del fornitore, bisogna indicare anche:
- spese e termini di spedizione;
- limitazioni della consegna in particolari zone o all’estero;
- prezzo di ulteriori servizi (ad esempio il contrassegno);
- tipologie di pagamento accettati;
- diritto di recesso, con modalità e procedure da eseguire per esercitarlo;
- annotazione della garanzia legale di conformità.
Infine, oltre a queste informazioni bisogna indicare quelle relative alla risoluzione delle eventuali controversie che potrebbero sorgere tra gli acquirenti e l’e-commerce.
Termini e condizioni: differenze tra B2B e B2C
Gli obblighi normativi variano se si tratta di e-commerce B2B o B2C. Le differenze riguardano la tipologia di attività, il B2C e-commerce si rivolge ai consumatori, l’e-commerce B2B e-commerce si rivolge ai professionisti. In particolare, nel B2B non si applicano le regole del Codice del Consumo. Pertanto, i venditori non sono obbligati ad inserire tutte le informazioni imposte dal codice del Consumo e non trova applicazione la garanzia legale di conformità e il diritto di recesso. Infatti, nel e-commerce B2B trova applicazione la garanzia dei vizi prevista dal Codice Civile.
Rischi e sanzioni in caso di violazione
Sono obbligate a rispettare la normativa tutte le imprese che operano nell’e-commerce, se in difetto rischiano sanzioni anche di notevole importo, irrogate dall’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato). In particolare, l’AGCM può applicare le seguenti sanzioni:
- fino a 20.000,00 euro per violazione degli obblighi informativi generali;
- fino a 5 mln. di euro per violazione degli obblighi nel caso una pratica commerciale sia ritenuta scorretta;
- pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito dell’AGCM. Inoltre, nel caso subentrino i presupposti, la pubblicazione del provvedimento anche sul sito web dell’operatore (questo comporta una rilevanza negativa per l’immagine dell’azienda).
Le sanzioni sono più elevate, nel caso in cui AGCM ritenga che l’azienda abbia attuato una pratica commerciale scorretta violando gli obblighi informativi.