Il processo tributario è introdotto dal ricorso del contribuente contro un atto dell’amministrazione finanziaria, o dell’ente locale, o dell’agente della riscossione, ritenuto illegittimo. Il ricorso in Italia viene proposto alla Commissione Tributaria provinciale (organo di primo grado avente sede in ciascun capoluogo di provincia) per richiedere l’annullamento totale o parziale dell’atto. Nel caso in cui venga perso il primo grado, viene proposto un appello alla Commissione Tributaria regionale (organo di secondo grado o di appello avente sede in ciascun capoluogo di regione. Il contribuente nonché l’agente della riscossione hanno l’obbligo dell’assistenza tecnica. L’assistenza tecnica non è necessaria se il valore della controversia è inferiore a 3.000 euro.
I difensori abilitati all’assistenza tecnica, con competenza generale, non sono solo avvocati ma anche i dottori commercialisti o consulenti del lavoro che assisteranno i propri clienti durante tutta la fase del contenzioso tributario. I commercialisti, come i tanti altri professionisti coinvolti nelle procedure tributarie (avvocati, consulenti del lavoro…), sanno bene che una mole importante del loro lavoro è strettamente legata al contenzioso tributario. Un processo non semplice da gestire, ricco di scadenze precise e documenti da presentare, gestire e archiviare.
Non è un caso che, anche grazie all’avvento del processo telematico, siano stati studiati degli appositi software cloud per il contenzioso tributario, in grado di facilitare notevolmente l’attività nell’ambito del processo tributario telematico e non.
Il processo tributario telematico in Italia
A partire dal 15 luglio 2017, a fine di automatizzare e facilitare alcune fasi del processo tributario è stato attivato su tutto il territorio nazionale il PTT (processo tributario telematico), già precedentemente attivo per alcune regioni a partire dall’1 dicembre 2015. Grazie al processo tributario telematico, si potranno:
- notificare ricorsi e appelli,
- costituirsi in giudizio,
- depositare documenti probatori e atti successivi alla costituzione,
- estrarre copie degli atti e consultare il fascicolo in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi.
Questo nuovo processo risponde ad esigenze di trasparenza, semplificazione e celerità del procedimento, consentendo ai dottori commercialisti di ridurre notevolmente i tempi del contenzioso tributario.
Giusto processo tributario: tra Italia e Unione Europea
Una struttura, quella del contenzioso tributario in Italia, che cerca di snellirsi e rinnovarsi ma porta con sé ancora delle criticità in materia di equità processuale. L’analisi del principio del giusto processo tributario nel nostro ordinamento ci porta a rivelare alcuni punti importanti:
- assenza, sotto il profilo soggettivo, di terzietà e imparzialità del giudice tributario (non scelto tramite concorso pubblico e quindi possibile soggetto in conflitto di interesse)
- divieto di prova testimoniale, la cui legittimità è discussa con opposte posizioni tra dottrina e Corte Costituzionale
- Non c’è parità tra contribuente e parte pubblica riguardo al termine perentorio per costituirsi in giudizio.
In Germania il principio del giusto processo in ambito tributario è maggiormente tutelato con la presenza di un giudice togato e specializzato, norme procedurali strettamente applicate, parità di trattamento delle parti in giudizio (sia nella presentazione di prove documentali che testimoniali) e proporzionalità del giudicato.
L’esperienza tributaria francese muove da una forte centralità della conciliazione prima di optare per la soluzione del contenzioso, reso comunque “giusto” dall’applicazione del principio del contraddittorio, dal diritto di difesa e la parità delle armi e pubblicità delle udienze. Attenzione particolare al tema anche in Inghilterra, in cui il giusto processo anche in ambito tributario trova diretta applicazione grazie all’Human Rights Act.
Alla luce di questa panoramica dei sistemi processuali tributari dei Paesi maggiormente rappresentativi dell’Unione Europea, è facile osservare come il nostro Paese sia caratterizzato da un’equità debole, favorevole all’Amministrazione finanziaria laddove gli altri sistemi prevedano una maggiore tutela del contribuente soprattutto attraverso la figura del giudice tributario indipendente.